CCNL Rai: definito il premio di risultato

Prevista l’erogazione con le competenze del mese di ottobre

Con Informativa del 21 luglio, i sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’anno 2024, nella misura dell’85,08% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Di seguito gli importi per ciascun livello.

Livello Importo
A 1.836,00 euro
1 1685,00 euro
2 1569,00 euro
3  1.452,00 euro 
4 1.344,00 euro
5 1.243,00 euro
6 1.127,00 euro 
7 1.043,00 euro
8 943,00 euro
9 834,50 euro

L’importo dovrà essere riproporzionato ai mesi di impegno per i lavoratori a tempo determinato.

Entro il prossimo 8 ottobre il lavoratore dovrà scegliere di usufruire del Premio di Risultato tra una delle seguenti modalità:
– pagamento del 100% del PdR in busta paga;
– destinare il 50% al Fondo Pensione CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% al Fondo Pensione CRAIPI  (se il dipendente è iscritto al Fondo);
– destinare il 50% del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%).

Il Premio di Risultato potrà essere utilizzato entro il 30 settembre 2026.

CCNL Funzioni Locali: persistente stallo nella trattativa

Gli argomenti dell’incontro sono stati l’insufficienza di risorse ed i bassi salari

Lo scorso 22 luglio 2025 si è svolto un nuovo confronto tra le Sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni datoriali Aran, Anci e Upi, sempre incentrato sul rinnovo del CCNL di settore.

La trattativa si trova in una fase di stallo in quanto resta confermato il malcontento dell’Aran dovuto principalmente alla scarsità di risorse economiche messe a disposizione dal governo per la contrattazione di 2° livello in quanto considerate insufficienti a compensare la perdita del potere d’acquisto subita dai lavoratori a causa dell’inflazione.

Nell’incontro i Sindacati hanno richiesto lo stanziamento del 5,78%, per fondi dedicati al riallineamento dell’indennità di comparto, lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio, l’aggiunta alla contrattazione delle risorse stanziate e non utilizzate del CCNL 2019-2021 e ritendendo insufficienti le novità proposte dall’Aran come quella dell’aumento di 14,00 euro.
La giornata si è conclusa senza una soluzione di fatto, con le Sigle sindacali che invitano l’Aran a prendere le scelte necessarie per rinnovare il CCNL di settore in linea con quanto accade nei settori privati e senza accettare incrementi inferiori rispetto all’inflazione.

 

CCNL Funzioni Centrali: abolito lo smart working e ferie obbligatorie per tutti

Le OO.SS. Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione

Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil e Uilpa, ai vertici del CNEL, non importa il rispetto delle regole sancite dal CCNL di settore. Difatti, dal 1° luglio 2025 l’amministrazione, con iniziativa unilaterale, ha deciso di non rinnovare i contratti individuali di lavoro agile. Pertanto, è stato abolito a tempo indeterminato il lavoro da remoto al CNEL. 

Senza un confronto con le rappresentanze del personale, le clausole contrattuali disciplinanti il funzionamento e la fruizione del lavoro agile e del telelavoro sono state affossate, incidendo negativamente sulle nuove tecnologie, sulla maggior produttività e sulla conciliazione vita-lavoro. 

Inoltre, la per mezzo di un altro provvedimento, l’amministrazione ha deciso la totale chiusura dell’unica sede di lavoro per ben tre settimane consecutive di agosto, costringendo a tutti i dipendenti di mettersi in ferie obbligatorie. 

Per tali motivi, dopo aver ricevuto mandato dall’assemblea del personale, solo Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione, richiedendo l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla L. n. 146/1990.

Comunicazioni preventive sulle anomalie ISA e regolarizzazione spontanea

L’Agenzia delle entrate stabilisce le procedure per la promozione dell’adempimento spontaneo per lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni a seguito di anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305720).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli ISA (ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017):

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;
  • eventuali risposte inviate dal contribuente, anche tramite intermediario, relative alle comunicazioni menzionate, utilizzando una procedura informatica specifica.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni tramite il proprio “Cassetto fiscale“, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia“, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. L’accesso avviene con credenziali SPID, CIE, CNS o, se rilasciate, Entratel/Fisconline.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere al “Cassetto fiscale” dei soggetti da cui hanno ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni sulle anomalie saranno anche trasmesse dalle Entrate, via Entratel, all’intermediario, a condizione che il contribuente abbia scelto questa opzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 e che l’intermediario abbia accettato di riceverle.
Nell’area riservata del sito, l’utente visualizzerà un avviso personalizzato.

 

Se l’indirizzo email è stato registrato e la finalità “Stato delle richieste” autorizzata, verrà ricevuto un messaggio che avvisa dell’aggiornamento dell’area ISA/studi di settore nel “Cassetto fiscale” con le nuove comunicazioni.

 

Le anomalie specifiche non sono esplicitate nei messaggi di posta elettronica (ordinaria o PEC) ma sono reperibili esclusivamente nel “Cassetto fiscale”. 

 

I contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni in relazione alle comunicazioni di anomalia esclusivamente utilizzando lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025“, gratuito e disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Tale software permette di redigere un testo contenente elementi ritenuti utili da trasmettere all’Agenzia. Anche gli intermediari devono utilizzare questo software per fornire chiarimenti per conto dei loro clienti. Gli elementi giustificativi forniti saranno successivamente disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”.

 

I contribuenti, in base agli elementi e informazioni resi disponibili dall’Agenzia, possono regolarizzare eventuali errori e omissioni commesse. Questo avviene secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Piattaforma SIISL: i chiarimenti su NASpI e DIS-COLL

Eventuali malfunzionamenti  non influenzano l’istruttoria e i pagamenti delle indennità (INPS, comunicato 22 luglio 2025).

In considerazione di segnalazioni riguardanti disfunzioni nel sistema SIISL per la gestione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’INPS informa che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del curriculum vitae e del Patto di attivazione digitale (PAD) non influenzano l’istruttoria pagamenti delle indennità da parte dell’Istituto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.

In caso di errori nella trasmissione del PAD, l’INPS raccomanda di verificare la congruità del Patto di servizio personalizzato presso il proprio Centro per l’Impiego (CPI).

Per esempio, in situazioni in cui il Patto è valido, ma non aggiornato, è opportuno intervenire per inserire la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

L’Istituto, inoltre, rimarca che il mancato adempimento di tali obblighi non comporta sanzioni, né la sospensione o decadenza delle prestazioni, che si applicano esclusivamente in caso di mancata partecipazione agli interventi delle politiche attive proposti dai Centri per l’Impiego.

A ogni modo, gli utenti, per ulteriori informazioni, possono contattare direttamente il proprio Centro per l’Impiego.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: le OO.SS. chiedono un aumento di 105,00 euro

Unionmeccanica propone 95,00 euro di aumento, i Sindacati chiedono di più. Prosegue la trattativa per il rinnovo della parte economica del CCNL

Con un comunicato stampa del 22 luglio scorso, le Sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno reso nota la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi. Il contratto è scaduto a dicembre dello scorso anno e le OO.SS. puntano al rinnovo in tempi brevi.

 

A tal proposito, nel corso del meeting, si è ventilata l’ipotesi di giungere ad un accordo quanto meno per la parte economica, con un aumento sui minimi tabellari per il biennio 2025/2026, rinviando a settembre la trattativa per gli anni successivi. Dal canto suo, Unionmeccanica ha proposto un aumento pari a 95,00 euro, comprensivi dei 27,90 euro già erogati a giugno, da spalmare in due anni.

 

Invece, le OO.SS. hanno rilanciato con una proposta economica e non meno di 105,00 euro. In più, occorre confermare l’attuale clausola di garanzia nel caso ci dovesse essere un incremento dell’indice IPCA-NEI per gli anni successivi.

 

Unionmeccanica ha fatto sapere che valuterà queste richieste e scioglierà i nodi nei prossimi giorni. 

CCNL Agenzie di somministrazione: firmato il testo definitivo del rinnovo

Il rinnovo sancisce aumenti salariali e rafforzamento della tutela per i lavoratori

Lo scorso 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp con le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm hanno siglato il CCNL per i lavoratori in somministrazione.

Le ipotesi di rinnovo sono state sottoscritte il 3 febbraio scorso e il 18 marzo sono stati ratificati gli accordi a seguito di oltre 600 assemblee che hanno coinvolto migliaia di lavoratori, raggiungendo l’intesa definitiva. 

A livello economico, sono previsti aumenti superiori al 15% per istituti come l’indennità di disponibilità e un incremento del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità, con una particolare attenzione sulla salute e l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

A livello normativo, viene l’introdotto l’istituto del preavviso di proroga di 3 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto di tale preavviso determina il riconoscimento di un’indennità per il lavoratore.

Sono migliorate anche le tutele individuali dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla maternità, alle malattie ingravescenti, ai migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza per le quali è stato introdotto un nuovo sostegno economico specifico. 

In merito alla formazione sono state introdotte novità come la formazione a distanza con indennità di frequenza e la formazione continua di alta specializzazione.

Infine, viene prevista la contrattazione di 2° livello con le Agenzie per il Lavoro.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, vengono consolidati i percorsi di gestione finalizzati al monitoraggio delle condizioni di lavoro e al rispetto della parità di trattamento. 

Al fine di una maggiore tutela dei lavoratori somministrati, è stata introdotta una Procedura di Ricollocazione Plurima che permette la gestione delle fuoriuscite plurime dei lavoratori somministrati dalle aziende utilizzatrici.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il testo ufficiale

Dal punto di vista economico previsto un aumento minimo di 200,00 euro 

Nei giorni è stato siglato ufficialmente a Roma, presso la sede nazionale di Legacoop, il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Cooperative metalmeccaniche e impiantistiche. Il contratto, scaduto a giugno 2024, interessa circa 300 imprese cooperative e oltre 15 mila addetti sul territorio nazionale. L’ipotesi di accordo era stata siglata il 17 giugno 2025 e, a seguito della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che ha registrato un consenso del 98%, si è proceduto alla firma del testo. Il 10 luglio e il 17 luglio anche Agci produzione e lavoro e Confcooperative lavoro e servizi hanno sciolto la loro riserva sulla sottoscrizione del CCNL.

Con il rinnovo sono state rafforzate le tutele salariali e normative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, con un aumento economico minimo di 200,00 euro al termine del quadriennio al livello C3. Previsto inoltre il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull’Ipca (indicatore dell’inflazione), l’implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l’aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi, mercato del lavoro e relazioni sindacali.

Riforma fiscale e Terzo settore: Consiglio dei ministri approva nuove disposizioni

È stata resa nota l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che introduce importanti disposizioni relative al Terzo settore, alla crisi di impresa, allo sport e all’imposta sul valore aggiunto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 22 luglio 2025, n. 135).

Il nuovo provvedimento, approvato in esame preliminare, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, prevista per il 1° gennaio 2026.

 

Il Decreto interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente classificate come commerciali, che, in base all’articolo 79 del Codice del terzo settore (D.Lgsn. n. 117/2017), potrebbero essere ridefinite come non commerciali. Tale modifica potrebbe comportare la generazione di plusvalenze “figurative”, per le quali l’imposizione fiscale è sospesa e differita fino al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione d’uso.

 

Inoltre, il provvedimento estende il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così le opportunità di accesso a benefici fiscali per un numero maggiore di enti sportivi.

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi. Il decreto prevede l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

 

Infine, il provvedimento include ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti burocratici.

Fringe benefit auto aziendali: chiarimenti AdE sulle novità normative e sulla disciplina transitoria

Nella risposta del 22 luglio 2025, n. 192, l’Agenzia delle entrate tratta le modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, chiarendone le regole di tassazione e illustrando la disciplina transitoria.

La società istante riferisce di assegnare auto aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti. In alcuni casi, i contratti di assegnazione vengono formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell’ordine.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, che ha cambiato la disciplina di calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, l’Istante chiede chiarimenti se per la determinazione del fringe benefit debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, anche se la consegna effettiva del veicolo avviene successivamente al 1° gennaio 2025. In particolare, l’Istante vuole confermare se la stipula del contratto entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente, indipendentemente dalla data di consegna. Ed infine se la data di consegna del veicolo sia rilevante solo per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit, senza influenzare la normativa di riferimento.

 

L’Agenzia delle entrate, basandosi sull’articolo 51, comma 1, del TUIR, ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, inclusi i beni, servizi e opere (fringe benefit).
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, esiste un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio del “valore normale”.

 

L’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, con l’obiettivo di incentivare la transizione ecologica ed energetica. La nuova norma prevede che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si calcola assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

L’Agenzia chiarisce che la concessione del veicolo in uso promiscuo non è un atto unilaterale ma richiede l’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione sia mediante l’assegnazione (consegna) del bene.
Pertanto, la nuova disciplina è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

L’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, ha introdotto una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025.
Questa norma prevede che resta ferma l’applicazione della disciplina precedente (vigente al 31 dicembre 2024) per:

  • veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Per questi veicoli, il regime precedente si applica fino alla naturale scadenza dei contratti;
  • veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Per l’applicazione di questa disciplina transitoria, l’Agenzia chiarisce che rileva la data di consegna del veicolo al dipendente, non solo la stipulazione del contratto. È necessario che, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche i requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto.

 

Nel caso prospettato dall’Istante, il contratto di assegnazione è stipulato il 27 dicembre 2024, ma la consegna del veicolo è prevista non prima del 1° luglio 2025.
Poiché la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, la fattispecie non rientra nei casi contemplati dal comma 48-bis (disciplina transitoria).
Inoltre, la nuova disciplina (articolo 51, comma 4, lettera a), come modificata dalla Legge di bilancio 2025) non può trovare applicazione perché, sebbene il contratto sia stipulato nel 2024, gli altri requisiti (immatricolazione e consegna) non si verificano tutti nel 2025 (dato che l’ordine è del 2024).
Di conseguenza, per i veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025 (come nel caso dell’Istante), si applica il criterio generale di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.
Questo significa che, per questi casi specifici, la valutazione del benefit non segue le regole forfetarie, ma la determinazione in denaro dei valori percepiti avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, limitatamente alla parte riferibile all’uso privato del veicolo.