CCNL Trasporto merci (Conflavoro-Confsal): rinnovo economico

Dal 1° ottobre 2025 nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

Lo scorso 27 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato il rinnovo economico del CCNL di settore siglato il 31 maggio 2022 ed avente validità dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025.

Le Parti, in attesa del prossimo CCNL, hanno concordato di procedere prioritariamente al rinnovo della parte economica al fine di tutelare l’occupazione e salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori del comparto ridefinendo le retribuzioni anche alla luce dell’inflazione registrata.

Pertanto, le Parti sociali hanno convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi che saranno applicati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Tabella A: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)

Livello Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° gennaio 2026
Quadro * 2.537,00 2.589,00
2.376,00 2.425,00
2.186,00 2.231,00
3° Super 1.992,00 2.032,00
1.919,00 1.958,00
1.858,00 1.896,00
1.736,00 1.771,00
1.624,00 1.657,00
1.473,00

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro deve essere aggiunta l’Indennità di funzione dell’importo di 52,00 euro.

Ai lavoratori viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.

Livello Importo Una Tantum
Quadro 811,50
728,50
685,75
3° Super 704,00
588,25
567,25
515,50
488,25
345,25

Tabella Riders: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)

Livello Periodo Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° gennaio 2026
A Primi 6 mesi 1.615,00 1.648,00
A Mesi successivi 1.703,00 1.738,00
B Primi 6 mesi 1.622,00 1.655,00
B Ulteriori 9 mesi 1.710,00 1.754,00
B Mesi successivi 1.753,00 1.789,00

Ai lavoratori qualificati come Riders viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.

Livello Periodo  Importo Una Tantum
A Primi 6 mesi 423,00
A Mesi successivi 445,50
B Primi 6 mesi 458,00
B Ulteriori 9 mesi 480,50
B Mesi successivi 486,75

CCNL Metalmeccanica Industria (Conflavoro-Confsal): con l’accordo nuovi minimi da ottobre

Le nuove tabelle retributive sostituiscono ogni altra tabella salariale precedentemente in vigore

Il 27 ottobre 2025, presso la sede di Conflavoro PMI, si è raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti, tra Conflavoro PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori, Fesica, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato.

Le Parti Sociali hanno concordano di applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2025, le tabelle salariali di seguito riportate.

Livelli Minimi retributivi dal
1° ottobre 2025
Quadri 2.838,00
Primo Livello 2.771,00
Secondo livello Super 2.482,00
Secondo livello 2.314,00
Terzo livello 2.159,00
Quarto livello 2.016,00
Quinto livello 1.974,00
Sesto livello 1.932,00
Settimo livello 1.743,00

 

Artigiani: riduzione dei premi annualità 2025

Comunicata la pubblicazione del decreto ministeriale che ha stabilito il beneficio in misura pari al 5,07% dell’importo dovuto (INAIL, nota 24 ottobre 2025, n. 9477).

Con la nota in commento, l’INAIL ha comunicato che nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato il D.M. n. 169/2025 che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, in misura pari al 5,07% dell’importo del premio dovuto per il 2025, come da delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n.127/2025.

La riduzione, prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781 della Legge n. 296/2006, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2025/2026 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore.

Tali imprese non debbono aver registrato infortuni nel biennio 2023-2024 e debbono aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025.

Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e domande

Per accedere al beneficio le madri con due o più figli devono presentare domanda all’INPS entro il 9 dicembre 2025 (INPS, circolare 28 ottobre 2025, n. 139).

L’INPS illustra la disciplina del nuovo Bonus mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, prevista dal D.L. n. 95/2025 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025), sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

 

Il Bonus spetta alle:

 

– madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;

– madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

 

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata, e anche le mamme che hanno rapporti di lavoro intermittenti, nonché a scopo di somministrazione.

 

L’INPS, relativamente al requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, precisa che lo stesso deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

 

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

 

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

 

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

 

Il beneficio è erogato su domanda da presentarsi entro 40 giorni dal 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), ma l’Istituto avverte che le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono comunque presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero, come detto, entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

 

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.

 

CCNL Lavoro domestico: siglato il rinnovo

Aumenti retributivi e tutele genitoriali tra le novità

Il 28 ottobre è stata sottoscritta da Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che disciplina il rapporto del lavoro domestico.

Il contratti decorre dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

A livello economico sono previsti i seguenti aumenti.

Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, è previsto l’aumento di 100,00 euro con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

–  1° gennaio 2026: 40,00 euro oltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2027: 30,00 euro ltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2028: 15,00 euroltre rivalutazione ISTAT;

–  1° settembre 2028:15,00 euro oltre rivalutazione ISTAT .

Per tutti gli altri livelli/ tabelle l’aumento è riproporzionato con le stesse modalità.

L’indennità mensile di cui alla tabella L del CCNL viene aggionata a 30,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026.

A livello normativo, invece, è prevista la possibilità per ciascun genitore di astenersi dal lavoro:

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per la madre e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per il padre, trascorso il periodo di congedo di paternità, e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita dei un figlio.

Introdotta, inoltre, la possibilità di frure di permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata affine entro il 2° grado ovvero entro il 3° grado qualora il genitore o coniuge e parente siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

E’ stata riconosciuta come festività anche la giornata del 4 novembre.

CCNL Igiene Ambientale (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico

Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 

Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 20 febbraio 2023 e avente validità ed efficacia dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026.

Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto,si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.

Tabella A

Livello Minimo
Quadro 1.544,00
1 1.905,00
2 2.005,00
3 2.135,00
4 2.330,00
5 2.569,00
6 2.838,00
7 3.149,00
8 3.537,00

Tabella B 

Livello Minimo
1 J 1.237,00
1 1.366,00
2 1.714,00
3 1.912,00
4 2.071,00
5 2.232,00
6 2.451,00
7 2.700,00

CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico

Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 

Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 30 giugno 2022 e avente validità ed efficacia dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.

Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.

Tabella A 

Livello Minimo *
Quadro 2.196,00
1 2.054,00
2 1.843,00
3 1.582,00
4 1.490,00
5 1.413,00
6 1.344,00
7 1.275,00

* A tali importi deve essere aggiunta la somma a titolo di Una Tantum da erogare in unica soluzione o in massimo 12 rate.

L’Una Tantum viene quantificata per ogni livello come segue:

Livello Una Tantum
Quadro 334,05
1 310,35
2 270,75
3 226,35
4 207,45
5 194,40
6 182,25
7 169,65

Professioni sanitarie: approvati i decreti attuativi di norme europee

Le norme riguardano, tra l’altro, i requisiti minimi di formazione per infermieri, dentisti e farmacisti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Il 28 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione di norme europee sulla formazione degli esercenti alcune professioni sanitarie.

 

In particolare, un primo decreto legislativo, approvato in esame preliminare, attua la direttiva (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista.

Il provvedimento introduce novità nei percorsi di studio con l’obiettivo di assicurare che i professionisti sanitari italiani mantengano standard formativi all’avanguardia in Europa, in linea con l’evoluzione scientifica e tecnologica. L’aggiornamento della formazione per gli infermieri dell’assistenza generale riflette le esigenze emergenti, includendo elementi essenziali sull’uso e l’applicazione sicura delle nuove tecnologie nella pratica clinica.

 

Per dentisti e odontoiatri, vengono integrate nuove aree di studio e competenze professionali, quali l’implantologia orale, la gerodontologia, la tecnologia digitale in odontoiatria e l’assistenza collaborativa interprofessionale.

 

Per i farmacisti, le novità includono un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, della sanità pubblica e delle sue ripercussioni sulla promozione della salute, nonché competenze in materia di collaborazione interdisciplinare e tecnologia digitale.

Infine, il secondo decreto legislativo, approvato in esame definitivo, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti commissioni parlamentari.

CCNL Metalmeccanica P.I. Confimi: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto aumento dei minimi tabellari per il biennio 2025-2026

Il 28 ottobre 2025 le Parti sociali Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl hanno siglato un accordo che prevede, per il biennio 2025-2026, un aumento dei minimi retributivi pari a 100,00 euro, riferiti al 5 Livello, comprensivo della rivalutazione IPCA-Nei, così ripartito:

– 27,97 euro con decorrenza dal 1° giugno 2025 (già corrisposti);

– 22,03 euro con decorrenza 1° novembre 2025;

– 50,00 euro con decorrenza 1° giugno 2026.

Pertanto, si riporta di seguito la tabella degli aumenti contrattuali e minimi retributivi suddivisi per livello.

Categorie 01 giugno 2024 01 giugno 2025 01 novembre 2025 01 giugno 2026
  Minimo Incremento Minimo Incremento Minimo Incremento Minimo
9 2.994,08 38,92 3.033,00 30,66 3.063,66 69,59 3.133,25
8 2.693,12 35,01 2.728,13 27,58 2.755,71 62,59 2.818,30
7 2.476,07 32,19 2.508,26 25,36 2.533,62 57,55 2.591,17
6 2.307,43 30,00 2.337,43 23,63 2.361,06 53,63 2.414,69
5 2.151,35 27,97 2.179,32 22,03 2.201,35 50,00 2.251,35
4 2.008,57 26,11 2.034,68 20,57 2.055,25 46,68 2.101,93
3 1.924,52 25,02 1.949,54 19,71 1.969,25 44,73 2.013,98
2 1.735,47 22,56 1.758,03 17,77 1.775,80 40,33 1.816,13

Inoltre, viene confermata la clausola di salvaguardia per il recupero di un eventuale scostamento inflazionistica del IPCA-Nei 2025.

Sono previsti ulteriori incontri per il proseguimento della trattativa di rinnovo del contratto nella seconda metà di novembre e dicembre e le assemblee per il voto dell’accordo verranno calendarizzate entro il 20 novembre 2025.

 

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo 2019-2021 per i dipendenti pubblici non è stato siglato dalla Fp-Cgil

Il 28 ottobre 2025 è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL Presidenza del Consiglio per il triennio 2019-2021. Il rinnovo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il rinnovo prevede aumenti retributivi per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità e riportati nella tabella di seguito. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell’ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell’ambito della categoria B.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

 

A

 

F12 51.286,64
F11 49.552,31
F10 47.876,63
F9 38.131,92 38.637,12 39.347,52 45.597,02
F8 36.477,72 36.964,92 37.647,72 43.885,58
F7 34.776,32 35.244,32 35.899,52 42.125,38
F6 32.777,00 33.222,20 33.845,00 40.056,70
F5 30.711,11 31.132,31 31.721,51 37.918,69
F4 28.843,40 29.241,80 29.802,20 35.986,18
F3 26.268,39 26.636,79 27.156,39 33.322,25
F2 24.873,40 25.227,40 25.723,00 31.879,02
F1 24.017,76 24.362,16 24.844,56 30.994,58
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

B

 

F11 34.408,79
F10 33.245,21
F9 25.705,72 26.057,32 26.608,12 31.662,45
F8 24.855,32 25.194,92 25.731,32 30.779,65
F7 24.082,24 24.414,64 24.935,44 29.978,37
F6 23.305,24 23.629,24 24.136,84 29.174,25
F5 21.989,35 22.297,75 22.781,35 27.809,52
F4 20.676,46 20.969,26 21.430,06 26.448,99
F3 19.984,82 20.270,42 20.718,02 25.732,03
F2 19.291,43 19.568,63 20.004,23 25.013,32
F1 18.627,35 18.896,15 19.319,75 24.324,16

Viene precisato che gli importi tabellari erogato il 1° gennaio 2022 sono rivalutati con gli incrementi stabiliti dal contratto, a partire dagli stipendi tabellari indicati nella tabella D del CCNL 7 ottobre 2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti dell’IVC decorrenza 2010 e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009, previsti dall’art. 69, c. 3 del citato CCNL con decorrenza 1/11/2022. Per i soli parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B, i valori indicati nella colonna, i quali sono comunque comprensivi degli incrementi riconosciuti dal presente CCNL, decorrono dal 1° gennaio 2022, data di decorrenza di tali parametri in base a quanto previsto dall’art. 69, c. 4 del medesimo CCNL. Inoltre, sono previsti incrementi, a partire dal 1° gennaio 2021 per l’indennità di Presidenza.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

A

 

F10 18,10
F9 18,10
F8 18,10
F7 18,10
F6 18,10
F5 18,10
F4 18,10
F3 17,00
F2 16,80
F1 16,80
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

B

 

F10 14,70
F9 14,70
F8 14,70
F7 14,70
F6 14,70
F5 14,70
F4 14,30
F3 13,80
F2 13,50
F1 13,50

Il Fondo unico di Presidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 73 del CCNL 7 ottobre 2022, è stabilmente incrementato di un importo annuo lordo pro capite pari a 199,46 euro